C’è tempo fino al 30 aprile per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle. Lo comunica l’Agenzia Entrate-Riscossione che consiglia di attivarsi in anticipo per evitare “i rallentamenti dei sistemi informatici per l’alto traffico degli ultimi giorni”.

La rottamazione quater riguarda “dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”. Bisognerà versare, “il debito residuo senza sanzioni, interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, le multe stradali non pagheranno interessi, comunque denominati, e dell’aggio”.

PREVISTA LA RATEIZZAZIONE PER 5 ANNI DOPO L’ADESIONE ALL’ACCORDO

Sarà possibile pagare l’importo delle cartelle in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Il piano di rateizzazione viene infatti scelto dal contribuente che aderisce all’accordo. Presentata la domanda per la “Definizione agevolata”, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

La domanda – spiega l’Agenzia Entrate-Riscossione – può essere presentata esclusivamente in via telematica qui, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione più facilmente cliccando semplicemente, dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda. Senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Cosa che dovrà fare invece chi sceglie l’area “pubblica” senza Spid, Cia o Cns.

Sul sito istituzionale di Agenzia Riscossione è disponibile per tutti il servizio per chiedere il Prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla Definizione agevolata.

ESCLUSE LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONI E INTERESSI

Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Annapaola Voto

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