L’ordinanza n.210/2024 della Corte di Cassazione

Come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.210/2024, l’avviso di accertamento emanato anticipatamente rispetto al termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, allo scopo di evitare ulteriori violazioni fiscali è da considerarsi valido.

“I Supremi Giudici, avallando interamente la decisione dei Giudici di Merito contribuente – spiega Alfredo Accolla, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili – e hanno rilevato che la C.T.R. non ha violato la normativa riguardante il termine di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento poiché ha accertato la presenza di gravi ragioni d’urgenza basate su elementi desunti dal verbale della Guardia di Finanza”.

“La Corte inoltre, ha respinto le doglianze del ricorrente riguardo alla sottofatturazione – prosegue Accolla – confermando la legittimità del metodo analitico-induttivo utilizzato, basato sul convincimento del Giudice può fondarsi anche su un elemento presuntivo unico, purché preciso e grave”.

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